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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, nel testo originario, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti sottratti alla disciplina sui rifiuti. La norma era incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti e violava gli obblighi comunitari previsti dall’art. 117, primo comma, Cost.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) aveva stabilito che le ceneri di pirite (residui di lavorazione industriale) rientrassero tra i sottoprodotti non soggetti alla disciplina dei rifiuti. Il Tribunale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità di questa norma perché incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti, che non consentiva tale esclusione automatica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 183, comma 1, lett. n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo antecedente alle modifiche del 2008), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti esclusi dalla disciplina sui rifiuti.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrino tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni sui rifiuti. La norma era in contrasto con la normativa comunitaria, recepita nell’ordinamento italiano tramite l’art. 117, primo comma, Cost.
Il principio
Il legislatore italiano non può sottrarre categorie di materiali di origine industriale (come le ceneri di pirite) alla disciplina sui rifiuti qualificandoli automaticamente come sottoprodotti, quando questa esclusione contrasta con la direttiva europea sui rifiuti, pena la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari.
Domande e risposte
Cosa sono le ceneri di pirite?
Le ceneri di pirite sono residui solidi prodotti dalla torrefazione della pirite di ferro nell’industria chimica, usati ad esempio come fertilizzanti o nel cemento. In passato erano classificate come sottoprodotti, non come rifiuti.
Qual è la differenza tra rifiuto e sottoprodotto?
Un rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o ha l’intenzione di disfarsi. Un sottoprodotto è invece un materiale prodotto involontariamente da un processo produttivo che può essere riutilizzato direttamente. I sottoprodotti sono sottratti alla rigida disciplina dei rifiuti.
Quale direttiva europea era in gioco?
La direttiva 2006/12/CE sui rifiuti (e la precedente direttiva 75/442/CEE, più volte modificata), che definisce i rifiuti e stabilisce le condizioni alle quali un materiale può essere considerato sottoprodotto invece che rifiuto, non consentendo esclusioni automatiche per categorie.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Obblighi comunitari e internazionali del legislatore statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.