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La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Milano per un nuovo esame delle questioni sull’art. 240 c.p.p. (distruzione del materiale informatico acquisito illegalmente), dopo che una precedente sentenza aveva profondamente modificato il quadro normativo, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza.
Di cosa si tratta
L’art. 240 c.p.p., modificato dal d.l. n. 259/2006 (conv. l. n. 281/2006), disciplina la procedura di distruzione dei documenti, supporti e atti acquisiti illegalmente. Il GIP del Tribunale di Milano era investito di un procedimento incidentale per la distruzione di materiali — concernente un’associazione che raccoglieva illegalmente informazioni su vari soggetti — e aveva sollevato questioni sulla disciplina del contraddittorio in quel procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6 c.p.p. in riferimento agli artt. 24 (primo e secondo comma), 111 (primo, secondo e quarto comma) e 112 della Costituzione. Giudice relatore Gaetano Silvestri.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: una precedente pronuncia della Corte stessa aveva già dichiarato incostituzionali i commi 4, 5 e 6 dell’art. 240 c.p.p. in parti significative (contraddittorio nell’incidente probatorio; divieto di riferimento nel verbale sostitutivo). Il quadro normativo è cambiato nel senso auspicato dal rimettente e è necessario che il GIP rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni residue.
Il principio
Quando una pronuncia sopravvenuta della Corte costituzionale modifica sostanzialmente il quadro normativo oggetto della questione incidentale sollevata, è necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, non potendo la Corte decidere su un quesito la cui stessa premessa è venuta meno.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 240 c.p.p.?
Disciplina la procedura per la distruzione di documenti, supporti informatici e atti acquisiti in violazione di legge. Il procedimento è incidentale (dinanzi al GIP) e include la redazione di un verbale sostitutivo del materiale distrutto.
Quali diritti erano in gioco?
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo e il contraddittorio (art. 111 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): il rimettente lamentava che la procedura di distruzione non garantisse adeguata partecipazione degli interessati né difesa tecnica.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il GIP deve rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio a quo (tenuto conto delle modifiche normative conseguenti alla precedente sentenza della Corte) e se siano non manifestamente infondate. Solo allora potrà eventualmente sollevare nuovamente la questione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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