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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 sulle locazioni urbane, che non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio rimasto nell’immobile dopo la cessazione della convivenza senza prole. La profonda diversità tra convivenza di fatto e rapporto coniugale giustifica la differenza di trattamento.

Di cosa si tratta

L’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 disciplina la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 404/1988, aveva già esteso il diritto di subentrare nel contratto al convivente more uxorio con prole. Un Comune-locatore chiedeva la risoluzione del contratto al titolare originario che si era allontanato, lasciando la ex convivente senza prole nell’appartamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, comma 3, l. n. 392/1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto del convivente more uxorio rimasto nell’alloggio dopo la cessazione della convivenza anche in mancanza di prole comune, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Giudice relatore Paolo Grossi.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ribadisce che convivenza more uxorio e rapporto coniugale sono situazioni profondamente diverse, e che tale diversità vale anche a distinguere la convivenza con prole da quella senza prole. Non vi sono dunque argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati in precedenza che giustifichino una diversa risposta.

Il principio

La convivenza more uxorio rimane distinta dal matrimonio: l’assenza di un vincolo formale e la mancanza di prole comune escludono l’applicazione automatica degli istituti protettivi previsti per il coniuge o per i conviventi con figli. Non sussiste né violazione del principio di uguaglianza né lesione dei diritti inviolabili della persona.

Domande e risposte

Quando un convivente ha diritto di subentrare nel contratto di locazione?

In base al diritto vigente all’epoca, il convivente more uxorio poteva subentrare nel contratto solo se vi era prole comune (sent. n. 404/1988). La successione era esclusa in assenza di prole, come confermato da questa ordinanza.

La situazione è cambiata con la legge sulle unioni civili?

Sì: la legge n. 76/2016 («Cirinnà») ha modificato la disciplina delle convivenze di fatto, introducendo specifiche tutele anche per i conviventi more uxorio. Questa ordinanza del 2010 fotografa il diritto nel momento anteriore a tale riforma.

Perché la questione è «manifestamente» infondata e non semplicemente infondata?

Perché il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e rigettati dalla Corte in precedenti occasioni: la manifesta infondatezza permette di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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