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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione per dichiarazione di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento. I parametri evocati (artt. 3, 24 e 111 Cost.) non risultano violati nei sensi chiariti in motivazione.
Di cosa si tratta
Quando un processo civile si interrompe perché una delle parti fallisce, la parte rimasta in giudizio deve riassumere il processo entro un certo termine. L’art. 305 c.p.c. fa decorrere quel termine dalla data dell’interruzione automatica prevista dall’art. 43, terzo comma, l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5/2006), anche se la parte interessata non ne era ancora a conoscenza. Il Tribunale di Biella riteneva che questa regola violasse i diritti di difesa e il giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione del processo per apertura del fallimento, anziÌhé dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo da parte delle altre parti processuali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La disciplina impugnata non è in contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche tenuto conto degli strumenti interpretativi già disponibili per rimediare ad eventuali effetti sproporzionati del decorso del termine in capo a parti ignare dell’evento interruttivo.
Il principio
Il termine di riassunzione del processo interrotto per dichiarazione di fallimento può essere ricondotto a corretti canoni di ragionevolezza anche alla luce della disciplina fallimentare riformata, senza che ciò violi il diritto di difesa o il principio del giusto processo, purché il sistema consenta adeguata tutela alle parti non dichiarate fallite.
Domande e risposte
Quando si interrompe il processo per fallimento?
Il processo si interrompe automaticamente quando viene dichiarato il fallimento di una delle parti, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come modificato dal d.lgs. n. 5/2006.
Da quando decorre il termine per riassumere il processo?
Ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il termine decorre dalla data dell’interruzione stessa, non dalla data in cui le altre parti hanno avuto effettiva conoscenza dell’evento. La Corte ha ritenuto questa regola non incostituzionale nei sensi chiariti in motivazione.
Chi deve riassumere il processo dopo il fallimento?
La riassunzione spetta alla parte diversa da quella dichiarata fallita, entro il termine stabilito dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo
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