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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Veneto, dichiarando che non spettava al Tribunale di Venezia adottare un’ordinanza che ordinava l’esibizione di documenti e disponeva una consulenza tecnica nell’ambito di un giudizio civile promosso contro due consiglieri regionali per opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 122, quarto comma, della Costituzione protegge anche le dichiarazioni rese ai media, purché si tratti di divulgazione di atti consiliari tipici.

Di cosa si tratta

Due consiglieri regionali del Veneto — Nicola Atalmi e Diego Bottacin — erano stati convenuti in giudizio civile dalla società Sigma Informatica s.p.a. per il risarcimento di danni asseritamente causati da dichiarazioni rese pubblicamente. Atalmi aveva espresso opinioni in un’interrogazione consiliare, poi riportata su un quotidiano il medesimo giorno; Bottacin aveva rilasciato interviste che riflettevano il contenuto di richieste scritte inviate agli uffici regionali nell’ambito dell’attività di vigilanza della commissione sanità. Il Tribunale di Venezia aveva emesso un’ordinanza disponendo l’esibizione di un documento e una consulenza tecnica, e la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che l’ordinanza violasse la prerogativa di insindacabilità dei consiglieri regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra enti. La Regione Veneto ha sostenuto che il Tribunale di Venezia avesse violato l’art. 122, quarto comma, della Costituzione — che sancisce l’insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni — nonché, per conseguenza, gli artt. 121 e 123 Cost. Il conflitto è stato sollevato con due distinti ricorsi (reg. confl. enti n. 6 e n. 7 del 2011).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto entrambi i ricorsi della Regione Veneto, dichiarando che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale di Venezia, emettere l’ordinanza impugnata con riferimento alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin, e ha annullato l’ordinanza in quella parte. Per Atalmi, l’interrogazione consiliare costituisce atto tipico e l’articolo di stampa — pressoché coevo — ne riproduceva i contenuti, con conseguente nesso funzionale. Per Bottacin, le interviste si collocavano in stretta successione temporale rispetto alle richieste scritte inviate nell’esercizio delle funzioni di vigilanza della commissione consiliare.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un consigliere regionale ai mezzi di informazione sono coperte dalla prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. quando sussistono due condizioni: la sostanziale corrispondenza contenutistica rispetto a un atto tipico consiliare e un legame temporale idoneo a conferire alle dichiarazioni esterne carattere divulgativo dell’attività istituzionale.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 122, quarto comma, della Costituzione?

Sancisce che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è analoga a quella parlamentare prevista dall’art. 68, primo comma, Cost.

Le interviste ai giornali rientrano nella prerogativa?

Sì, ma solo se l’intervista divulga il contenuto di un atto consiliare tipico (interrogazione, interpellanza, attività di commissione) e vi è stretta vicinanza temporale tra l’atto e le dichiarazioni esterne.

Cosa accade agli atti del giudizio già compiuti prima dell’ordinanza annullata?

La Corte ha precisato che non v’è luogo ad annullare atti anteriori all’ordinanza impugnata, in quanto essi non erano ancora lesivi della prerogativa costituzionale al momento in cui erano stati compiuti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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