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La Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Umberto Bossi contro la dott.ssa Paola Braggion, magistrata che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera. Le interviste su «La Padania» censuravano specificamente l’operato di un singolo magistrato in relazione a un processo concreto, e non esprimevano opinioni parlamentari né divulgavano atti tipici: il nesso funzionale con l’art. 68, primo comma, Cost. era quindi insussistente.
Di cosa si tratta
La dott.ssa Paola Braggion aveva citato in giudizio il deputato Umberto Bossi per diffamazione e riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, legge n. 47 del 1948, a seguito di dichiarazioni apparse sul quotidiano «La Padania» nel maggio 2001. Bossi aveva accusato la Braggion — che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera — di fare pubblicità a se stessa, di sprecare denaro pubblico e di usare il proprio ufficio per finalità politiche. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione contestando quella delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha riguardato la delibera della Camera dei deputati del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che proclamava insindacabili le opinioni espresse dall’on. Bossi nei confronti della dott.ssa Braggion. Il giudizio ha valutato se le dichiarazioni extra moenia fossero collegate funzionalmente all’esercizio del mandato parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità e annullando la delibera. I cinque interventi parlamentari richiamati dalla Camera risalivano agli anni 1995–2000 e contenevano critiche generiche alla magistratura, mentre le interviste del 2001 formulavano censure specifiche e determinate nei confronti di un singolo magistrato in relazione a una specifica decisione giurisdizionale. La semplice comunanza di argomenti o di «contesto politico» non è sufficiente a radicare il nesso funzionale.
Il principio
Perché le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare siano coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost., è necessaria la sostanziale identità di contenuti rispetto a un atto parlamentare tipico, non bastando una mera comunanza di argomenti o di contesto politico. Le critiche generiche alla magistratura in Aula non coprono le censure specifiche rivolte a un singolo magistrato in un’intervista alla stampa.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa si estende alle dichiarazioni esterne solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica.
Quando esiste il «nesso funzionale»?
Quando le dichiarazioni extra moenia sono sostanzialmente corrispondenti nel contenuto a un atto parlamentare tipico compiuto dallo stesso parlamentare e vi è una connessione temporale idonea a conferire alle dichiarazioni carattere divulgativo dell’attività parlamentare.
Le critiche a singoli magistrati possono rientrare nell’insindacabilità?
Solo se lo stesso parlamentare ha svolto in Aula specifiche censure a quel magistrato in relazione agli stessi fatti. Le critiche generali alla magistratura non costituiscono il necessario atto tipico di riferimento per dichiarazioni stampa che attaccano un singolo magistrato per una singola decisione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — sancisce l’insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.