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La Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi durante un programma televisivo contro il dott. Gian Carlo Caselli. Le accuse specifiche e determinate rivolte al magistrato — di sprecare denaro pubblico, di agire per mandato politico, di far arrestare innocenti — non erano coperte dalla prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost.: nessun atto parlamentare di Sgarbi corrispondeva sostanzialmente a quei contenuti.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato del reato di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese il 17 dicembre 2001 nel programma televisivo «Iceberg» su Telelombardia, con le quali aveva accusato il dott. Gian Carlo Caselli — all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo — di aver sprecato denaro pubblico, di aver condotto indagini su mandato politico e di aver fatto arrestare innocenti. La Camera aveva adottato una delibera di insindacabilità (doc. IV-ter, n. 1-A del 30 maggio 2007). La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto ha riguardato la delibera della Camera dei deputati del 30 maggio 2007, adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Occorreva verificare se le dichiarazioni televisive di Sgarbi nei confronti del dott. Caselli fossero espressione di attività parlamentare tipica, così da fruire della prerogativa di insindacabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la delibera. I quattordici atti parlamentari richiamati dalla Camera riguardavano gli anni 1993–1999 e contenevano solo posizioni critiche generali sull’operato della magistratura palermitana, senza i determinati addebiti formulati nelle dichiarazioni televisive del 2001 nei confronti del dott. Caselli. La corrispondenza contenutistica era assente, e la verifica del nesso funzionale è individuale: gli atti di altri parlamentari non possono radicare l’insindacabilità del singolo deputato.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare è strettamente personale: il nesso funzionale deve essere verificato in relazione agli atti tipici compiuti dallo stesso parlamentare, non da altri colleghi. Non esiste un’«insindacabilità di gruppo». Inoltre, la corrispondenza contenutistica deve essere sostanziale: le critiche generali alla magistratura in Aula non coprono gli addebiti determinati e specifici mossi a un singolo magistrato in un programma televisivo.
Domande e risposte
Un deputato può invocare l’insindacabilità per le dichiarazioni rese in televisione?
Sì, ma solo se quelle dichiarazioni riproducono sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso deputato, con stretta connessione temporale e corrispondenza di contenuti, non una semplice comunanza di temi.
Cosa si intende per «corrispondenza contenutistica»?
La corrispondenza va verificata al di là delle formule letterali: le dichiarazioni esterne devono veicolare gli stessi specifici contenuti dell’atto parlamentare. Non basta che entrambi riguardino in senso lato la magistratura o la politica giudiziaria.
Gli atti parlamentari di altri deputati possono fondare l’insindacabilità di un collega?
No. La garanzia dell’art. 68 Cost. è individuale e il nesso funzionale deve essere riconducibile alla stessa persona che ha reso le dichiarazioni esterne contestate.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogativa di insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.