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La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) con l’art. 331, comma 4, c.p.p., sollevata dal Tribunale per i minorenni. La questione riguardava il rischio che lo straniero irregolare, rivolgendosi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, subisse autodenuncia e conseguente espulsione.
Di cosa si tratta
Un Tribunale per i minorenni aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che il combinato disposto delle norme sull’immigrazione e del codice di procedura penale creasse un ostacolo all’accesso alla giustizia per gli stranieri in posizione irregolare: chi si rivolgeva al giudice per tutelare i propri diritti o quelli dei propri figli minorenni rischiava di essere denunciato all’autorità di pubblica sicurezza per il reato di cui all’art. 10-bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), con conseguente avvio del procedimento di espulsione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 con l’art. 331, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, agli artt. 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La dichiarazione di manifesta inammissibilità impedisce ogni valutazione nel merito delle censure sollevate dal giudice rimettente circa il contrasto delle norme con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri irregolari.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale che non soddisfi i requisiti di rilevanza, non manifesta infondatezza o corretta descrizione della fattispecie concreta può essere dichiarata manifestamente inammissibile, senza che la Corte entri nel merito della compatibilità delle norme censurate con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri in posizione irregolare.
Domande e risposte
Cos’è il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?
Introdotto dalla legge n. 94/2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione. Il reato ha natura di illecito contravvenzionale.
Perché il Tribunale per i minorenni aveva sollevato la questione?
Nel procedimento principale era necessario procedere all’audizione dei figli minorenni di una straniera in posizione irregolare. La madre non si presentava per evitare di essere denunciata. Il rimettente riteneva che l’obbligo di denuncia da parte del giudice (ai sensi dell’art. 331 c.p.p.) creasse un ostacolo irragionevole all’esercizio dei diritti fondamentali dei figli.
Cosa significa manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?
La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi formali o di contenuto che la rendono inidonea ad essere esaminata nel merito (ad esempio, difetto di rilevanza, insufficiente descrizione della fattispecie, erronea individuazione del parametro). Non implica alcun giudizio sulla fondatezza delle censure.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, parametro centrale della questione
- Art. 11 della Costituzione — Apertura dell’ordinamento al diritto internazionale, rilevante per il rinvio alle fonti europee
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.