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La Corte Costituzionale ha rigettato l’istanza della Regione Campania di sospendere la sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011, che aveva annullato un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale per violazione del principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta. L’istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4502 del 27 luglio 2011), che aveva confermato l’annullamento di un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale. Il TAR Campania aveva annullato il decreto perché reiterava il disequilibrio di genere nell’organo esecutivo regionale, in violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania, che impone «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini» nella Giunta. La Regione sosteneva che l’atto di nomina, in quanto atto politico, non fosse sindacabile dal giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Regione Campania ha proposto ricorso sostenendo che non spettasse allo Stato — per il tramite dell’autorità giurisdizionale — sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta all’art. 122, quinto comma, della Costituzione. Contestualmente ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 302 del 2011, ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502/2011, proposta dalla Regione Campania. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare.
Il principio
L’istanza di sospensione cautelare di una sentenza giurisdizionale nel contesto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere rigettata quando non ricorrono i presupposti di legge. Il principio statutario dell’equilibrata presenza di genere nella Giunta regionale è suscettibile di sindacato giurisdizionale, non trattandosi di mero atto politico insindacabile.
Domande e risposte
Che cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È un procedimento speciale davanti alla Corte Costituzionale attraverso cui un potere dello Stato (o un ente regionale) contesta che un altro potere abbia invaso le sue competenze. Nel caso in esame, la Regione Campania sosteneva che il giudice amministrativo avesse invaso la sfera di autonomia regionale nell’esercizio del potere di nomina degli assessori.
Cosa prevede l’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania?
Impone che nella composizione della Giunta regionale sia rispettato «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini». Il TAR Campania aveva ritenuto violato questo principio poiché nell’esecutivo regionale era presente una sola componente femminile.
La sospensione cautelare nel conflitto di attribuzione: quando può essere concessa?
Ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, la Corte può sospendere l’atto impugnato in via cautelare. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza ritenendo assenti i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione della misura.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — Disciplina il sistema elettorale e le nomine regionali, parametro invocato dalla Regione Campania
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.