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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze economiche per disabili. Un minore straniero legalmente presente non può essere escluso dall’indennità di accompagnamento sol perché non ha ancora la carta di soggiorno.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio riguardante un minore extracomunitario disabile, legalmente soggiornante in Italia, al quale era stata negata l’indennità di accompagnamento perché non titolare della carta di soggiorno (titolo di soggiorno a lungo termine). La legge finanziaria 2001 subordinava l’accesso a questa prestazione al possesso di tale documento, in aggiunta ai normali requisiti di invalidità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui subordinano al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle prestazioni assistenziali per disabili.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze per i disabili (indennità di accompagnamento e simili). La Corte rileva che tale requisito è ulteriore rispetto a quelli sanitari e incide in modo sproporzionato sui minori disabili.
Il principio
Il requisito della carta di soggiorno (permesso di lungo periodo) per accedere alle prestazioni assistenziali destinate ai minori disabili è costituzionalmente illegittimo: i minori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non possono essere esclusi dall’indennità di accompagnamento per un fatto – la mancanza di un titolo di soggiorno più stabile – del tutto estraneo alle esigenze di cura e assistenza che giustificano la prestazione.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta?
È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore dei soggetti con invalidità totale che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente; non è legata al reddito e spetta indipendentemente dall’età.
Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?
Il permesso di soggiorno viene rilasciato al primo ingresso regolare in Italia ed ha durata limitata; la carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo») si ottiene dopo cinque anni di residenza legale continuativa, con determinati requisiti di reddito e alloggio. Negare una prestazione ai minori disabili perché non hanno ancora maturato i cinque anni è stato ritenuto sproporzionato.
Quali articoli della Costituzione sono stati ritenuti violati?
La Corte ha valorizzato in particolare gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (assistenza e previdenza sociale); ha rilevato che la discriminazione colpisce soggetti particolarmente vulnerabili – minori in condizione di disabilità – in modo irragionevole rispetto alle finalità della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; divieto di discriminazioni
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto fondamentale
- Art. 38 della Costituzione — assistenza e previdenza sociale per chi è inabile al lavoro
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