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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Le censure difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Pescara, nel corso di due giudizi in cui un professionista aveva impugnato avvisi di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali degli anni 2003 e 2004, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma che disciplina le presunzioni legali utilizzabili dall’Agenzia delle entrate negli accertamenti bancari.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha sollevato, con due ordinanze del 14 dicembre 2010, questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalla legge finanziaria 2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma impugnata stabilisce presunzioni legali relative ai versamenti e prelevamenti bancari nei confronti di soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale e sulla non manifesta infondatezza delle censure.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente inammissibili quando le ordinanze di rimessione non contengono una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio principale e sulla non manifesta infondatezza della censura; il giudice rimettente non può limitarsi a enunciare il dubbio senza argomentarne il fondamento.

Domande e risposte

Cosa sono le presunzioni bancarie nell’accertamento fiscale?

Sono meccanismi previsti dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per cui i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati dal contribuente si presumono ricavi o compensi imponibili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Perché le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili?

Perché la Commissione tributaria rimettente non aveva adeguatamente motivato né la rilevanza della questione (ossia perché la risposta avrebbe inciso sull’esito del giudizio) né la non manifesta infondatezza delle censure costituzionali.

Quali diritti erano richiamati come parametri?

Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione: si sosteneva che la presunzione legale trattasse diversamente i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, comprimendo il loro diritto di difendersi in giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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