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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a un decreto ministeriale della Difesa che aveva destinato all’alienazione beni ubicati in Sicilia, lamentando la violazione dello statuto regionale e del principio di leale collaborazione. Il ricorso è inammissibile perché il decreto direttoriale impugnato non è un atto idoneo a essere oggetto di conflitto di attribuzioni.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana aveva impugnato il decreto direttoriale del Ministero della difesa dell’8 settembre 2010 con cui erano stati individuati – ai fini di alienazione, permuta o valorizzazione – immobili in uso all’Amministrazione della difesa situati anche in Sicilia, fra cui il Faro Capo Mulini di Acireale e l’ex carcere militare di Palermo. Secondo la Regione, tali beni avrebbero dovuto essere trasferiti alla Regione stessa, come già concordato in sede di Commissione paritetica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e del principio di leale collaborazione, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa n. 13/2/5/2010 che disponeva il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato di immobili ubicati in Sicilia già inseriti nell’elenco di beni da cedere alla Regione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione. Il decreto direttoriale impugnato è stato ritenuto inidoneo a essere oggetto di conflitto di attribuzioni tra enti, in quanto non si tratta di un atto normativo o amministrativo che menomi in modo definitivo le attribuzioni costituzionali della Regione. La Corte rileva inoltre che la questione aveva ad oggetto l’art. 14-bis del d.l. n. 112 del 2008.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando l’atto impugnato non è idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione; non ogni atto amministrativo statale che incida su beni regionali può essere oggetto di conflitto intersoggettivo davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra un conflitto di attribuzioni e un ricorso in via principale?
Il conflitto di attribuzioni tutela la sfera di competenze costituzionalmente garantite di un soggetto istituzionale contro atti concreti di un altro potere; il ricorso in via principale, invece, impugna leggi statali o regionali per contrasto con la Costituzione o lo statuto regionale.
Perché il decreto direttoriale della Difesa era rilevante per la Sicilia?
Perché includeva beni ubicati in Sicilia – come il Faro Capo Mulini e l’ex carcere militare di Palermo – già inseriti nell’elenco concordato dalla Commissione paritetica per il trasferimento alla Regione; la Regione riteneva che lo Stato stesse disponendo unilateralmente di beni che le spettavano.
Cosa sono gli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano?
Disciplinano il patrimonio regionale e le modalità di trasferimento dei beni dallo Stato alla Regione siciliana; la Regione li invocava per sostenere che i beni militari dismessi, una volta venuto meno l’uso militare, avrebbero dovuto essere ceduti alla Regione stessa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.