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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 41, 91 [ recte : 97] e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), Cost..
Di cosa si tratta
Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una societ di alta formazione, al fine di ottenere lannullamento dellatto di approvazione e dellavviso pubblico relativo alla presentazione di progetti per attivit cofinanziate nellambito del POR Puglia per il fondo sociale europeo 2007/2013 (Obiettivo 1 Convergenza), nonch di tutti gli atti connessi, adottati dalla Regione in merito agli interventi relativi allassegnazione di borse di studio post lauream per la specializzazione in Italia e alles
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 41, 91 [ recte : 97] e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), Cost..
La decisione della Corte
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12 (Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con lordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit cost
Il principio
La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 41 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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