Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la presente ordinanza, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
Di cosa si tratta
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 22 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, sezione I penale, in relazione allordinanza con la quale il predetto tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio delludienza dibattimentale del 1 marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevol
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile, ai sensi dellart. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe; 2) dispone : a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificat
Il principio
La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
Norme collegate
- Art. 92 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 95 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.