Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
Di cosa si tratta
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010 (r.o. n. 82 del 2011), il Tribunale di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellart. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dellordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); che, con la medesima ordinanza, il giudic
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. L. ed altri.
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Verona. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodotto e non è responsabile per i contenuti e le informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto nel sito non costituisce una relazione di consulenza
Il principio
La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. L. ed altri ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
Norme collegate
- Art. 18 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 25 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 76 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.