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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

Di cosa si tratta

Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 1 marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale in via principale dellart. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e plu

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimit costituzionale dellart. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodott

Il principio

La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.

Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?

Il giudice rimettente ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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