Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost..
Di cosa si tratta
Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla leg
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost.. Il giudice rimettente è Tribunale di Reggio Emilia.
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CO
Il principio
La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?
La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.
Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.
Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?
Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.