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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, perché sopravvenute modifiche normative hanno mutato il quadro rilevante ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4/2009, che consentiva incrementi volumetrici in deroga agli indici urbanistici.

Di cosa si tratta

L’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4/2009 consentiva, anche in deroga agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici, l’incremento volumetrico fino al 20% per unità immobiliare degli edifici residenziali, mediante dichiarazione di inizio attività (DIA). Il GIP di Oristano aveva sollevato questione di legittimità nell’ambito di un procedimento penale per violazione edilizia commessa senza attendere i 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Oristano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto sardo). L’art. 2 della legge reg. n. 4/2009 avrebbe consentito incrementi volumetrici fuori dagli standard urbanistici in contrasto con la normativa statale. Nel corso del giudizio, è intervenuta una norma statale di interpretazione autentica che ha modificato la disciplina della DIA edilizia.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo, senza esaminare il merito. Lo ius superveniens (norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva sulla DIA) potrebbe incidere sul presupposto che la DIA in questione fosse alternativa al permesso di costruire, e quindi sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Spetta al rimettente verificare se la sua motivazione sulla rilevanza resti valida.

Il principio

Quando sopravviene una modifica normativa rilevante ai fini del giudizio principale, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Cosa è lo ius superveniens che ha indotto la restituzione degli atti?

Una norma di interpretazione autentica intervenuta nel corso del giudizio costituzionale che ha ridefinito l’ambito delle DIA “alternative” al permesso di costruire. Se la DIA usata nel caso concreto non rientrasse più; in tale categoria, verrebbe meno il presupposto della questione.

La restituzione degli atti significa che la norma regionale è stata salvata?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito. Il GIP dovrà riesaminare se la questione è ancora rilevante nel giudizio principale alla luce del nuovo quadro normativo. Se la rilevanza sussiste, potrà; riproporre la questione alla Corte.

Qual era il reato ipotizzato nel caso concreto?

La violazione dell’art. 44, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) per aver iniziato opere di ristrutturazione con incremento di volume senza rispettare i termini previsti per la DIA e senza attendere lo spirare del periodo di 30 giorni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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