Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 20/2006, che prevedeva la decadenza automatica del direttore amministrativo e sanitario delle ASL entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, senza garanzie procedimentali e senza indennizzo. La norma viola gli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Abruzzo stabiliva che i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali cessassero automaticamente dall’incarico entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale, se questi non li confermava. In caso di mancata conferma, non era previsto alcun compenso o indennizzo. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila nel corso di un giudizio promosso da un ex direttore sanitario licenziato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di L’Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Il meccanismo consentiva al nuovo direttore generale un potere discrezionale, incondizionato e assoluto di rimuovere i dirigenti sanitari senza obbligo di motivazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006. La decadenza automatica e generalizzata di tutti i direttori amministrativi e sanitari, senza vincoli né obbligo di motivazione, lede il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il correlato principio di continuità dell’azione amministrativa, come più volte affermato dalla stessa Corte (sentenze n. 81/2010, n. 103/2007, n. 161/2008).
Il principio
La cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali “interni” di livello generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e il principio di continuità dell’azione amministrativa. Il cosiddetto spoils system è ammissibile solo per i vertici politico-amministrativi fiduciari, non per i dirigenti tecnico-gestionali.
Domande e risposte
Cos’è lo spoils system e quando è ammissibile?
Lo spoils system è il meccanismo per cui i nuovi vertici politici sostituiscono i dirigenti in carica. La Corte lo ammette solo per le posizioni di diretta fiducia politica (ad es. i capi di gabinetto), non per i dirigenti tecnico-gestionali come i direttori sanitari e amministrativi delle ASL, per i quali occorrono garanzie procedimentali.
Perché la mancata previsione di indennizzo aggravava il vizio?
Perché in assenza di qualsiasi forma di ristoro economico, la rimozione arbitraria diventa ancora più lesiva del principio di buon andamento: la collettività non solo perde la continuità dell’azione dirigenziale, ma la norma non offre nemmeno un meccanismo compensativo che attenuasse il pregiudizio.
Quali garanzie deve prevedere una legge regionale per rimuovere un dirigente sanitario?
Devono esistere garanzie procedimentali idonee: motivazione della decisione di non conferma, valutazione delle ragioni oggettive legate al comportamento del dirigente o alle esigenze organizzative, e possibilità di contraddittorio. La semplice discrezionalità incondizionata del nuovo direttore generale non è sufficiente.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro violato dalla decadenza automatica
- Art. 98 della Costituzione — i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.