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L’ordinanza n. 202 del 2011 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non consentirebbe l’intervento nell’esecuzione forzata a soggetti non imprenditori sprovvisti di titolo esecutivo. La Corte rileva che la questione mira a un’estensione additiva di una norma eccezionale, operazione non consentita dalla giurisprudenza costituzionale.
Di cosa si tratta
L’art. 499, primo comma, c.p.c. disciplina l’intervento dei creditori nel processo di esecuzione forzata. Nella versione applicabile al caso, la norma consente l’intervento anche di creditori privi di titolo esecutivo, ma il testo fa riferimento alle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., applicabili agli imprenditori commerciali. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Pozzuoli) si trovò a decidere sull’intervento di dipendenti del Comune di Pozzuoli che vantavano crediti per la restituzione di contributi previdenziali illegittimamente trattenuti dal Comune, soggetti non imprenditori e quindi privi della possibilità di produrre le scritture contabili richieste dalla norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli (ordinanza del 15 luglio 2010, r.o. n. 378/2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nell’esecuzione — in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno — a soggetti diversi dagli imprenditori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile, perché tardivo, l’atto di costituzione dei dipendenti del Comune di Pozzuoli. Nel merito della questione principale, dichiara la manifesta inammissibilità: la questione mira a una pronuncia additiva che estenda una disposizione derogatoria ed eccezionale — qual è quella che consente l’intervento senza titolo esecutivo — a soggetti non imprenditori. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale estensione non è ammissibile senza che vi sia piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.
Il principio
La Corte Costituzionale non può pronunciare sentenze additive che estendano disposizioni derogatorie ed eccezionali a soggetti o situazioni non previste, quando non sussista piena identità di funzione tra la disciplina esistente e quella invocata come tertium comparationis. Le questioni che mirano a tale tipo di pronuncia sono manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Chi può intervenire nell’esecuzione forzata senza titolo esecutivo?
Secondo l’art. 499 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al caso), potevano intervenire senza titolo esecutivo i creditori che potevano far valere un credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., cioè i creditori dotati di prove documentali tipiche degli imprenditori. La norma era quindi strutturalmente limitata ai creditori imprenditori commerciali.
Che cosa è una sentenza additiva?
Una sentenza additiva è una decisione con cui la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma «nella parte in cui non prevede» una determinata disciplina, aggiungendo di fatto contenuto normativo che il legislatore ha omesso. La Corte le pronuncia solo quando la soluzione sia «a rime obbligate», cioè ricavabile direttamente dalla Costituzione senza spazio per scelte discrezionali del legislatore.
I dipendenti del Comune di Pozzuoli ottenuto la restituzione dei contributi?
Il procedimento davanti alla Corte riguardava solo la questione processuale dell’intervento nell’esecuzione, non il merito del credito. La declaratoria di manifesta inammissibilità della questione di legittimità non equivale a un diniego del credito: i lavoratori avrebbero dovuto ottenere un titolo esecutivo autonomo per partecipare all’esecuzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione per la disparità tra imprenditori e non imprenditori
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio, parametro evocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro evocato dal giudice rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.