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La sentenza n. 199 del 2011 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari sull’abrogazione di una disposizione concernente la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli operata tramite decreto-legge. La questione era incentrata sul rispetto dell’art. 77, comma 2, Cost. (requisiti di necessità e urgenza), ma l’ordinanza di rimessione difettava della necessaria motivazione.
Di cosa si tratta
La Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è un ente lirico costituito dalla legge n. 310/2003. L’art. 1, comma 6, di tale legge stabiliva una particolare disciplina sui rapporti di lavoro con il personale della Fondazione. Questa disposizione fu abrogata dall’art. 18, comma 1, lettera b) del d.l. n. 262/2006 (decreto su materie tributarie e finanziarie) e dall’art. 2, comma 104, lettera b) della legge di conversione n. 286/2006. Il Tribunale di Bari, investito di un contenzioso tra la Fondazione e alcune lavoratrici, solevò questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni abrogative, reputando che l’abrogazione di norme relative agli enti lirici attraverso un decreto-legge in materia tributaria e finanziaria violasse l’art. 77, comma 2, della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza e per eterogeneità della materia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bari (ordinanza del 19 marzo 2010, r.o. n. 267/2010) solevò questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera b), del d.l. n. 262/2006 e 2, comma 104, lettera b), della legge n. 286/2006, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il parametro evocato era il divieto di inserire in sede di conversione disposizioni estranee all’oggetto e alla finalità del decreto-legge originario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta e non motivava sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né la non manifesta infondatezza. In particolare, il rimettente si limitava a richiamare la sentenza n. 128/2008 della Corte, senza esporre argomenti autonomi idonei a motivare la questione sollevata. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.
Il principio
Un’ordinanza di rimessione che si limiti al richiamo acritico di un precedente della Corte, senza sviluppare una motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata nel giudizio principale, è inammissibile per difetto di motivazione. Il giudice rimettente è tenuto a descrivere la fattispecie concreta e a spiegare perché la norma censurata sia rilevante per la definizione del giudizio.
Domande e risposte
Che cosa vieta l’art. 77, comma 2, della Costituzione?
L’art. 77, comma 2, Cost. disciplina il decreto-legge: il Governo può adottarlo «in casi straordinari di necessità e d’urgenza». La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legge di conversione non può contenere disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto originario, pena l’incostituzionalità per violazione dell’art. 77.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che nel merito?
La Corte non ha esaminato se le norme fossero realmente incostituzionali perché l’ordinanza di rimessione era tecnicamente carente: non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante per decidere la causa di lavoro pendente davanti al Tribunale di Bari, né sviluppava argomenti propri sulla non manifesta infondatezza.
I lavoratori della Fondazione Petruzzelli potevano tutelare i loro diritti in altro modo?
Sì: il giudice rimettente avrebbe potuto sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più motivata, oppure applicare la norma abrogativa e lasciare ai lavoratori la possibilità di impugnare la decisione. La dichiarazione di inammissibilità non preclude una nuova rimessione adeguatamente motivata.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge, parametro della questione sollevata
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