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Con Ordinanza n. 226/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 23 d.d.l. n. 520 – 144-bis/A (Regione Siciliana – norma sulla pubblicità degli incarichi dirigen. L’esito è cessata materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato, in via preventiva, l’art. 23 di un disegno di legge regionale relativo alla trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione, ritenendo che la disciplina degli incarichi dirigenziali ivi prevista violasse i principi di accesso ai pubblici uffici (art. 51), buon andamento (art. 97) e uguaglianza (art. 3 Cost.). La norma è stata poi stralciata prima dell’approvazione definitiva.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 23 d.d.l. n. 520 – 144-bis/A (Regione Siciliana – norma sulla pubblicità degli incarichi dirigenziali), promossa da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 32/2011), in riferimento ai art. 3, art. 51, art. 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la norma regionale impugnata (art. 23 del d.d.l. regionale n. 520/144-bis/A) è stata eliminata prima dell’approvazione definitiva della legge, rendendo il ricorso privo di oggetto.
Il principio
Quando la norma impugnata con ricorso preventivo viene soppressa prima che la legge regionale sia definitivamente approvata, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più alcun atto legislativo da scrutinare.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso preventivo del Commissario dello Stato?
In Sicilia, il Commissario dello Stato ha il potere di impugnare in via preventiva (prima della promulgazione) le leggi approvate dall’Assemblea regionale che ritenga incostituzionali, a differenza delle altre Regioni dove il controllo statale è solo successivo.
Perché il ricorso è diventato privo di oggetto?
Perché l’art. 23, oggetto dell’impugnazione, è stato soppresso durante il procedimento legislativo prima che la legge venisse definitivamente approvata: non esisteva più alcuna norma da scrutinare.
Cosa si intende per «cessazione della materia del contendere»?
È una pronuncia di rito con cui la Corte dichiara che il giudizio non può più proseguire perché è venuto meno il suo oggetto: in questo caso, la norma impugnata non esiste più nell’ordinamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
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