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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sulle norme che prevedono la trattazione dei procedimenti per misure di prevenzione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze per asserito contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

Di cosa si tratta

Le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale o il sequestro antimafia) si applicano con un procedimento che si svolge in camera di consiglio, senza pubblica udienza. La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo schema processuale fosse compatibile con il diritto a un giusto processo pubblico garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4, sesto e decimo comma, della l. n. 1423/1956 e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della l. n. 575/1965, nella parte in cui prevedono che i procedimenti per misure di prevenzione si svolgano in camera di consiglio, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetti nell’ordinanza di rimessione. La motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza non è adeguata alle esigenze del sindacato di costituzionalità.

Il principio

Anche quando la questione riguarda il contrasto tra una norma processuale interna e la CEDU — che rileva quale parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — l’ordinanza di rimessione deve motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Le misure di prevenzione richiedono un processo pubblico?

Secondo la CEDU (art. 6), ogni persona ha diritto a un’udienza pubblica nella definizione di accuse penali e diritti civili. La Corte europea ha poi stabilito (con le sentenze De Tommaso c. Italia e Bocellari e Rizza c. Italia) che il procedimento di prevenzione deve garantire la pubblicità dell’udienza su richiesta della parte.

Cosa è l’«art. 117, primo comma, Cost.» come parametro interposto?

L’art. 117, primo comma, Cost. obbliga il legislatore statale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La CEDU costituisce un vincolo internazionale e, tramite questo articolo, diventa parametro di costituzionalità «interposto» fra la norma impugnata e la Costituzione.

Cosa sono le misure di prevenzione personali e patrimoniali?

Le misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale di P.S.) sono provvedimenti limitativi della libertà personale applicati a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica o ritenuti appartenenti ad associazioni mafiose, anche in assenza di una condanna penale. Quelle patrimoniali (sequestro e confisca antimafia) colpiscono i beni di provenienza illecita.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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