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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Puglia n. 10/2010, che prevedeva la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato delle amministrazioni regionali in contrasto con i vincoli nazionali alla spesa pubblica e con la riserva statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato una legge per avviare processi di stabilizzazione (trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) di propri lavoratori precari, attuando anche programmi comunitari e nazionali. Il Presidente del Consiglio impugnò la legge per contrasto con le norme statali che, nel contesto del decreto-legge n. 78/2010, avevano bloccato le assunzioni e le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’intera legge regionale pugliese n. 10/2010 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) in relazione all’art. 14 del d.l. n. 78/2010, e all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) in relazione al d.lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego).

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Le disposizioni regionali violano i vincoli statali in materia di contenimento della spesa pubblica e di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, materie che rientrano nella competenza esclusiva o concorrente dello Stato con prevalenza delle norme statali di principio.

Il principio

Le Regioni non possono legiferare in materia di stabilizzazione del personale pubblico in contrasto con i vincoli statali di contenimento della spesa e con i principi del T.U. pubblico impiego: la materia è riconducibile all’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) e al coordinamento della finanza pubblica (competenza concorrente con prevalenza dei principi statali).

Domande e risposte

Le Regioni possono assumere personale in modo indipendente dallo Stato?

Le Regioni hanno autonomia organizzativa, ma sono vincolate dai principi statali in materia di ordinamento del lavoro pubblico (art. 117, c. 2, lett. l) Cost.) e dai tetti di spesa fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, c. 3 Cost.). In periodi di blocco delle assunzioni, le Regioni non possono procedere a stabilizzazioni in deroga.

Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica»?

È una materia di legislazione concorrente che consente allo Stato di fissare principi-limite alla spesa delle Regioni e degli enti locali, anche con misure puntuali quando necessario per assicurare l’equilibrio della finanza pubblica complessiva.

Cosa succede al personale precario dopo questa sentenza?

La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale non riguarda direttamente i singoli rapporti di lavoro già instaurati. Gli effetti sui contratti in corso dipendono dalla disciplina transitoria e dalle decisioni dei giudici del lavoro nei singoli casi concreti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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