Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con Ordinanza n. 220/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

Analoga alla questione decisa con l’ord. n. 219/2011, ma sollevata dalla sezione giurisdizionale pugliese della Corte dei conti. I parametri invocati erano parzialmente diversi: oltre agli artt. 3 e 97, venivano evocati anche gli artt. 24 (diritto di azione) e 103 (giurisdizione contabile) della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti – Puglia), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento ai art. 3, art. 24, art. 103 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte dei conti pugliese non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale e non aveva compiutamente esplorato interpretazioni costituzionalmente orientate.

Il principio

La Procura contabile, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, deve dimostrare con sufficiente motivazione sia la rilevanza nel giudizio pendente sia l’impossibilità di una lettura della norma costituzionalmente conforme.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra l’ordinanza 219 e la 220 del 2011?

Entrambe riguardano la stessa norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009) ma sono sollevate da sezioni diverse della Corte dei conti: la 219 dalla sezione piemontese (manifestamente infondata), la 220 dalla sezione pugliese (manifestamente inammissibile).

Perché i parametri costituzionali invocati includono l’art. 103 Cost.?

L’art. 103, secondo comma, Cost. tutela la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica. La rimettente riteneva che il filtro autorizzativo comprimesse tale giurisdizione costituzionalmente garantita.

Perché è stato invocato anche l’art. 24 Cost.?

Perché il diritto di agire in giudizio spetta anche alla Procura contabile, quale organo di tutela dell’interesse pubblico: il filtro autorizzativo avrebbe potuto comprimerlo irragionevolmente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.