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Con Sentenza n. 217/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012). L’esito è estinzione parziale + illegittimità parziale.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva approvato una legge per disciplinare l’attuazione del proprio piano di rientro sanitario 2010-2012, concordato con lo Stato. Il Governo impugnava alcune disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli posti dalla normativa statale sul coordinamento della finanza pubblica e con le misure concordate nel piano.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 120/2010), in riferimento ai art. 117, art. 81 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente all’impugnazione degli artt. 1 e 4 della legge pugliese (per rinuncia al ricorso accettata). Dichiara invece l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che la regione provveda con proprie risorse alle coperture finanziarie del piano di rientro sanitario in modi non conformi ai vincoli del coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le Regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro sanitario non possono adottare disposizioni legislative che si pongano in contrasto con gli obblighi di coordinamento della finanza pubblica previsti dallo Stato, anche se intendono coprire i disavanzi con risorse proprie.
Domande e risposte
Cosa è un piano di rientro sanitario?
È un accordo tra lo Stato e una Regione in deficit nella sanità che prevede misure di risanamento finanziario (tagli alla spesa, riorganizzazione dei servizi) vincolanti per la Regione, con commissario ad acta in caso di inadempimento.
Perché l’art. 2, comma 1, è stato dichiarato incostituzionale?
Perché la previsione regionale si discostava dai meccanismi di copertura finanziaria concordati nel piano, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost.
Cosa significa «estinzione del giudizio» per gli artt. 1 e 4?
Significa che lo Stato ha rinunciato al ricorso su quelle parti, probabilmente perché nel frattempo la Regione aveva modificato o abrogato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio
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