Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul congedo obbligatorio di maternità nella parte in cui, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato, non consentiva alla madre lavoratrice di posticipare il godimento del congedo all’ingresso del bambino nella casa familiare.
Di cosa si tratta
L’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) vieta di adibire al lavoro le madri durante i mesi di congedo obbligatorio, calcolando la decorrenza dal parto (o dalla data presunta). Nel caso di parto prematuro con neonato ricoverato per settimane in terapia intensiva, la norma obbligava la madre a fruire del congedo mentre il bambino era ancora in ospedale, comprimendo il periodo di congedo effettivamente trascorso con il figlio. La Corte ha ritenuto la norma lesiva dei diritti della madre e del bambino.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo (giudice del lavoro) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 29 comma 1, 30 comma 1, 31 e 37 della Costituzione, contestando l’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente alla madre di posticipare il congedo all’ingresso del bambino in casa in caso di parto prematuro con ricovero ospedaliero del neonato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 «nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».
Il principio
Il congedo di maternità è finalizzato non solo a tutelare la salute fisica della madre, ma anche a garantire lo sviluppo del rapporto tra madre e figlio nei primi mesi di vita: quando il parto è prematuro e il neonato è ricoverato, far decorrere il congedo dal giorno del parto priva la madre del diritto a trascorrere quel periodo con il bambino, in violazione degli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa cambia concretamente per le madri dopo questa sentenza?
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la madre lavoratrice può chiedere di posticipare l’inizio (o il proseguimento) del congedo obbligatorio al momento in cui il bambino viene dimesso dall’ospedale e fa il suo ingresso nella casa familiare. La richiesta deve essere supportata da documentazione medica sulle condizioni di salute della madre.
La madre può lavorare mentre il neonato è ricoverato?
Sì, se le sue condizioni di salute lo consentono e lo desidera, può offrire la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro nel periodo in cui il bambino è ancora ricoverato, fruendo poi del congedo a decorrere dall’ingresso del figlio a casa.
Questa sentenza vale anche per le lavoratrici autonome?
La pronuncia riguarda le lavoratrici dipendenti (la norma censurata era nel d.lgs. n. 151/2001, che tutela dipendenti e parasubordinate). Le lavoratrici autonome sono soggette a una disciplina diversa, non direttamente interessata da questa decisione.
Norme collegate
- Art. 37 della Costituzione — tutela del lavoro femminile e della madre lavoratrice
- Art. 31 della Costituzione — protezione della maternità e dell’infanzia
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.