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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai sindaci di adottare ordinanze a contenuto normativo e a efficacia indeterminata in materia di sicurezza urbana «anche» al di fuori dei casi di contingibilità e urgenza, violando i principi di legalità e riserva di legge.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 92/2008 (sicurezza pubblica), convertito dalla legge n. 125/2008, aveva modificato l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, attribuendo ai sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, il potere di adottare ordinanze «contingibili e urgenti» ma anche ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» per prevenire e rimuovere gravi pericoli alla sicurezza urbana. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva l’uso del potere anche al di fuori della contingibilità e urgenza, grazie all’inserimento della congiunzione «anche».

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, contestando che l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, d.l. n. 92/2008) consentisse ordinanze sindacali di portata normativa e durata indeterminata anche fuori dai casi di emergenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, «nella parte in cui comprende la locuzione ‘, anche’ prima delle parole ‘contingibili e urgenti’». La norma rimane in vigore nella parte in cui autorizza ordinanze sindacali per fronteggiare situazioni di contingibilità e urgenza; è incostituzionale solo l’estensione a ipotesi ordinarie.

Il principio

Il potere di deroga alle norme vigenti, anche a livello locale, può essere attribuito a un organo monocratico come il sindaco solo in presenza di situazioni di contingibilità e urgenza: al di fuori di questi presupposti, l’adozione di atti di portata normativa e durata indeterminata viola i principi costituzionali di legalità, tipicità e riserva di legge (artt. 23, 70, 97 Cost.).

Domande e risposte

Un sindaco può ancora emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana?

Sì, ma solo per fronteggiare situazioni concrete di contingibilità e urgenza. Non può invece adottare ordinanze a carattere normativo e a tempo indeterminato per disciplinare in via permanente comportamenti in luoghi pubblici, perché ciò richiederebbe una legge.

Cosa si intende per «sicurezza urbana»?

Il concetto era stato precisato da un decreto ministeriale del 2008 e comprendeva misure per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità o degrado in aree urbane. La sentenza non mette in discussione il concetto in sé, ma il tipo di strumento utilizzabile (ordinanza contingibile e urgente vs. atto normativo stabile).

Quali pratiche dei sindaci sono state colpite dalla sentenza?

La sentenza ha messo in discussione provvedimenti come i divieti permanenti di mendicare, i regolamenti anti-bivacco, le ordinanze anti-lavavetri che non rispondevano a emergenze specifiche ma miravano a disciplinare in via stabile comportamenti in luoghi pubblici. Il caso concreto da cui era partita la questione riguardava il Comune di Selvazzano Dentro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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