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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva misure di accelerazione dei lavori pubblici in deroga al codice dei contratti, per difetto di interesse a ricorrere conseguente a sopravvenute modifiche normative.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, con l’art. 4, comma 28, della l.r. n. 12/2010, un art. 1-bis nella l.r. n. 11/2009, che prevedeva misure straordinarie per accelerare i lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero, in risposta alla crisi economica. La norma abbassava a tre il numero minimo di imprese da invitare nelle procedure negoziate (rispetto alle cinque previste dal codice dei contratti pubblici statale). Il Governo ha impugnato la disposizione per contrasto con le norme statali sulla tutela della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1-bis, commi 1 e 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, inserito dalla l.r. n. 12/2010, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale della Regione (l. cost. n. 1/1963) e all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni relative ai commi 1 e 2 dell’art. 1-bis per difetto di interesse a ricorrere: nel corso del giudizio la norma regionale era stata modificata in modo da risultare conforme alla normativa statale, in particolare prevedendo che la procedura selettiva dovesse svolgersi tra almeno cinque soggetti, anziché tre.

Il principio

Il ricorso in via principale dinanzi alla Corte costituzionale è inammissibile per difetto di interesse a ricorrere quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata in modo da eliminare il vizio denunciato; la Corte non può pronunciarsi nel merito su una norma che non presenta più il contenuto oggetto del ricorso.

Domande e risposte

Perché la soglia del numero di imprese invitate è rilevante per la concorrenza?

La normativa statale (d.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici) fissa a cinque il numero minimo di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, per garantire un’adeguata competizione. Una soglia più bassa riduce la platea dei concorrenti e può favorire accordi collusivi.

Le Regioni a statuto speciale possono derogare al codice degli appalti?

Solo in parte e nei limiti fissati dallo Statuto speciale. La Corte (sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) ha già chiarito che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria sui lavori pubblici di interesse regionale, ma deve rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui le norme a tutela della concorrenza che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

L’inammissibilità significa che la Regione aveva ragione?

No. La pronuncia di inammissibilità non è una valutazione di merito: la Corte ha semplicemente rilevato che la norma censurata non esiste più nella sua versione originaria e quindi non può essere annullata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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