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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa fondamentale sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un caso di revisione per riaprire il processo quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che il giudizio si è svolto in violazione dell’art. 6 CEDU (processo equo).

Di cosa si tratta

Il codice di procedura penale (art. 630) elenca tassativamente i casi in cui è possibile riaprire un processo penale divenuto definitivo (revisione). Tuttavia, non prevedeva alcun caso di revisione per dare esecuzione a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che avesse accertato la violazione del diritto a un processo equo. Il caso concreto riguardava un soggetto condannato sulla base di dichiarazioni di coimputati non esaminati in dibattimento, violazione poi accertata dalla Corte EDU nel 1998, che aveva invano sollecitato l’Italia ad adottare misure adeguate.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 46 CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». La pronuncia ha così introdotto nell’ordinamento un nuovo caso di revisione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU.

Il principio

L’art. 117, primo comma, Cost. impone al legislatore di conformarsi agli obblighi internazionali, tra cui l’obbligo di eseguire le sentenze definitive della Corte EDU (art. 46 CEDU): la mancanza di uno strumento processuale idoneo a riaprire il processo dichiarato «non equo» da Strasburgo rende la norma costituzionalmente illegittima. Il giudice della revisione dovrà stabilire se la riapertura sia «necessaria» per rimediare alla violazione accertata.

Domande e risposte

Cosa comporta concretamente questa sentenza per i condannati?

Chi ha ottenuto una sentenza definitiva della Corte EDU che accerta la violazione dell’art. 6 CEDU nel proprio processo può ora chiedere la revisione della condanna. Il giudice competente valuterà se la riapertura sia necessaria e possibile in concreto, tenendo conto del tipo di violazione accertata.

Perché la Corte ha scelto la revisione e non altri strumenti?

La Corte ha escluso altri rimedi (come l’incidente di esecuzione) per la loro inadeguatezza e ha individuato nella revisione lo strumento più idoneo, in quanto già strutturato per rimediare a situazioni in cui una condanna definitiva risulta ingiusta alla luce di elementi sopravvenuti.

Questa sentenza vale per tutti i tipi di violazione della CEDU?

No. La revisione è ammessa solo quando la Corte EDU ha accertato una violazione tale da rendere necessaria la riapertura del processo per conformarsi alla sentenza di Strasburgo. Non ogni violazione convenzionale giustifica automaticamente la revisione: occorre che la violazione abbia inciso sulla giustizia del processo in modo che non possa essere riparata altrimenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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