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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte del decreto-legge n. 195/2009 (emergenza rifiuti Campania) nella parte in cui, senza il rinvio alle procedure speciali previste dallo Statuto, rendeva applicabile la normativa alla Provincia autonoma di Trento, ledendo le garanzie di autonomia del Trentino-Alto Adige.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26/2010, conteneva disposizioni sulla gestione dei commissari governativi e del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico (art. 17, commi 1 e 2). La Provincia autonoma di Trento ha impugnato quelle norme sostenendo che la loro applicazione al territorio provinciale, senza le garanzie procedurali previste dallo Statuto speciale, violasse le competenze primarie attribuite alle Province autonome.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, come convertito dalla legge n. 26/2010, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, artt. 8, 9, 14, 16 e titolo VI), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, «per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381» (norme di attuazione in materia di urbanistica e opere pubbliche). La pronuncia ha effetti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, che aveva nel frattempo proposto un ricorso analogo.
Il principio
Le norme statali di carattere eccezionale o emergenziale, per poter trovare applicazione nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono rispettare le procedure di raccordo e leale collaborazione previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale; in mancanza di tale rinvio, la normativa statale lede le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie speciali.
Domande e risposte
Perché le Province autonome di Trento e Bolzano godono di protezioni speciali?
Perché sono rette dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, legge costituzionale), che attribuisce loro competenze legislative e amministrative primarie in numerose materie. Le norme statali ordinarie devono adeguarsi alle procedure di raccordo previste da questo Statuto.
Che cosa sono le procedure di cui agli artt. 33-35 del d.P.R. n. 381/1974?
Sono le procedure di consultazione e leale collaborazione che lo Stato deve seguire prima di applicare alle Province autonome disposizioni in materia di urbanistica e opere pubbliche: prevedono il coinvolgimento degli organi provinciali e meccanismi di accordo o intesa.
La dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo Trento o anche Bolzano?
La Corte ha esteso gli effetti anche alla Provincia autonoma di Bolzano, che aveva sollevato autonomo ricorso sulle stesse norme, in quanto identica è la tutela garantita dallo Statuto speciale a entrambe le Province.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e autonomie speciali
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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