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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni della legge finanziaria della Regione Calabria del 2010, che prevedevano trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato e progressioni di carriera senza concorso pubblico, in violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge regionale calabrese n. 8 del 2010 conteneva varie norme sul personale degli enti pubblici regionali: consentiva ai lavoratori delle Comunità montane di essere trasferiti e inquadrati negli enti ospitanti, stabilizzava lavoratori precari (ex LSU/LPU e altri) con contratti a tempo indeterminato senza concorso, trasformava contratti part-time in full-time e prevedeva progressioni di carriera per selezione interna. Il Presidente del Consiglio ha impugnato queste disposizioni per contrasto con i principi costituzionali sul pubblico impiego.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4, e 19 della legge Regione Calabria n. 8/2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate — artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4 e 19 della legge regionale — per contrasto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.), con i principi di uguaglianza e imparzialità (art. 3 Cost.) e con la normativa statale che riserva allo Stato la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.).

Il principio

Le Regioni non possono prevedere, nemmeno per il personale in servizio precario, forme di stabilizzazione a tempo indeterminato o progressioni di carriera senza concorso pubblico: il principio del concorso (art. 97 Cost.) vincola tutti i livelli di governo e non ammette deroghe regionali che bypassino la selezione meritocratica prevista dalla normativa statale.

Domande e risposte

Perché la Regione non può stabilizzare i precari senza concorso?

L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso al pubblico impiego. Le eccezioni sono tassative e devono essere previste dalla legge statale, non da quella regionale. La Corte ha ribadito che il principio del concorso è espressione dei valori di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Le norme regionali calabresi erano uniche o erano già state censurate altrove?

La Corte ha richiamato una serie di proprie precedenti pronunce (tra le altre, le sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006) che avevano già annullato disposizioni analoghe in altre Regioni, confermando una giurisprudenza costante sul punto.

La materia del lavoro pubblico è di competenza statale o regionale?

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati rientra nella materia «ordinamento civile» (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le Regioni non possono dunque derogarvi nemmeno per il proprio personale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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