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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha accolto parzialmente il ricorso della Regione Veneto, dichiarando che non spettava allo Stato disporre — tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008 — la soppressione e il riordino delle comunità montane venete, e ha annullato il decreto presidenziale nella parte riferita alla Regione Veneto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 20) aveva previsto la soppressione e il riordino delle comunità montane secondo criteri altimetrici e di dimensione, demandando l’attuazione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per effetto del d.P.C.m. del 19 novembre 2008, otto delle diciannove comunità montane venete erano state soppresse. La Regione Veneto aveva impugnato il decreto lamentando la violazione delle competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.m. 19 novembre 2008, lamentando la violazione degli artt. 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Le comunità montane rientrano nell’organizzazione amministrativa regionale, materia in cui la Regione rivendica la propria competenza.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato che non spettava allo Stato produrre gli effetti di cui all’art. 2, comma 20, della legge n. 244/2007 per la Regione Veneto tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008, e ha annullato l’art. 2 di tale decreto nella parte riferita alla ricorrente. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Il principio

Lo Stato non può disporre unilateralmente, con decreto del Presidente del Consiglio, la soppressione di enti facenti parte dell’organizzazione amministrativa regionale — come le comunità montane — senza rispettare il principio di leale collaborazione e le attribuzioni regionali in materia di autonomie locali. Il riordino delle comunità montane rientra nella sfera di autonomia organizzativa delle Regioni.

Domande e risposte

Cosa sono le comunità montane?

Le comunità montane sono enti locali territoriali previsti dalla legge che raggruppano più comuni montani per gestire in forma associata funzioni e servizi. Esercitano funzioni proprie, funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e svolgono attività di valorizzazione del territorio montano.

Perché la legge finanziaria aveva previsto la soppressione?

La legge n. 244/2007 aveva previsto il riordino delle comunità montane come misura di razionalizzazione della spesa pubblica. I criteri altimetrici (soglie di altitudine) e demografici (numero minimo di comuni) avevano portato alla soppressione di numerose comunità in tutta Italia.

Cosa succede alle comunità montane venete dopo questa sentenza?

L’annullamento del d.P.C.m. nella parte riferita alla Regione Veneto ripristina la situazione precedente per quelle comunità montane venete che erano state soppresse in forza di quel decreto. Spetterà poi al legislatore regionale e statale ridefinire l’assetto in modo conforme alla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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