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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la Provincia autonoma di Bolzano aveva autonomamente modificato la disposizione impugnata, escludendo dal perimetro del referendum abrogativo provinciale le leggi tributarie, di bilancio e finanziarie, così conformandosi al divieto costituzionale dell’art. 75, secondo comma, Cost.
Di cosa si tratta
La legge provinciale di Bolzano n. 4/2010 aveva istituito il Consiglio dei Comuni e attribuito a questo organo il potere di chiedere il referendum abrogativo su leggi provinciali, incluse quelle tributarie e di bilancio. Lo Stato ha impugnato la norma perché l’art. 75, secondo comma, Cost. vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio anche a livello statale; la stessa regola, secondo il ricorrente, doveva valere a livello provinciale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. La Provincia autonoma di Bolzano aveva nel frattempo approvato la legge provinciale n. 2/2011, che modificava la disposizione impugnata escludendo espressamente le leggi tributarie, di bilancio e le manovre finanziarie provinciali dal perimetro del referendum abrogativo. La norma di modifica era entrata in vigore il 2 febbraio 2011.
Il principio
Il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio (art. 75, secondo comma, Cost.) opera come limite di sistema al potere referendario e deve essere rispettato anche dagli ordinamenti delle autonomie speciali. La Provincia ha spontaneamente recepito questa regola, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.
Domande e risposte
Perché l’art. 75 Cost. vieta il referendum sulle leggi tributarie?
L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di ratifica dei trattati internazionali. Si tratta di materie per le quali il legislatore costituente ha ritenuto necessario il monopolio parlamentare, escludendo la partecipazione referendaria diretta per ragioni di stabilità finanziaria e istituzionale.
Le Province autonome possono prevedere referendum propri?
Sì, le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere istituti di democrazia diretta nei loro ordinamenti, ma nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tra cui il divieto di referendum su leggi tributarie e finanziarie.
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
La cessazione della materia del contendere si verifica quando, durante il giudizio, la situazione oggetto del conflitto viene eliminata o modificata in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente. In tal caso la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e materie escluse, tra cui le leggi tributarie e di bilancio
- Art. 117 della Costituzione — richiamato per il riparto di competenze tra Stato e Province autonome
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