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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo, sollevata dalla Corte d’appello di Perugia. La questione era inammissibile per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 69/2005 ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (MAE). L’art. 18, comma 1, lett. r), prevede tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna la circostanza che la persona richiesta sia affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione o il trasferimento. La Corte d’appello di Perugia aveva dubitato della costituzionalità di questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era carente quanto alla motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza, requisiti indispensabili perché la questione possa essere esaminata nel merito.
Il principio
L’inammissibilità per carenza di motivazione è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la questione è rilevante nel caso concreto e perché la norma è non manifestamente infondata. Non si tratta di una pronuncia di merito: la questione potrà essere riproposta con motivazione adeguata.
Domande e risposte
Cos’è il mandato d’arresto europeo?
Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’UE: consente di richiedere la consegna di una persona per sottoporla a processo o per l’esecuzione di una pena. Ha sostituito le tradizionali procedure di estradizione tra gli Stati UE.
Cosa prevede il motivo di rifiuto dell’art. 18, comma 1, lett. r)?
La disposizione consente — ma non obbliga — l’autorità giudiziaria di esecuzione italiana a rifiutare la consegna quando la persona richiesta è affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la privazione della libertà o il trasferimento. È un motivo facoltativo, non automatico.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
La manifesta inammissibilità in sede di camera di consiglio (art. 26, secondo comma, legge n. 87/1953) indica che la questione presenta vizi processuali evidenti, tali da rendere superflua la trattazione nel merito. La questione può essere riproposta se corretta nei vizi formali.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — terzo comma: finalità rieducativa della pena e trattamento umano dei detenuti
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: rispetto degli obblighi internazionali, incluso il diritto UE
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