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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge sanitaria molisana del 2010 che attribuivano alla Giunta regionale poteri di controllo e di visto sugli atti dell’Azienda sanitaria regionale, perché tali poteri erano già stati trasferiti al commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Di cosa si tratta

La Regione Molise, soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata dal Governo, aveva approvato la legge regionale n. 8/2010 che assegnava alla Giunta regionale il controllo sugli atti del Direttore generale dell’Azienda sanitaria e altre funzioni gestionali. Lo Stato ha impugnato questa legge perché svuotava i poteri del commissario ad acta.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010, in riferimento all’art. 120 della Costituzione. La norma costituzionale prevede la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge regionale n. 8/2010, nella parte in cui non escludono dall’ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.

Il principio

Una volta nominato il commissario ad acta per l’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, la Regione non può adottare leggi che attribuiscano a organi regionali le stesse funzioni di controllo e gestione affidate al commissario. Ciò si porrebbe in contrasto con l’istituto della sostituzione governativa previsto dall’art. 120 Cost. e svuoterebbe il potere sostitutivo dello Stato.

Domande e risposte

Cos’è il commissario ad acta in ambito sanitario?

Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal Governo — di solito il Presidente della Regione in veste commissariale — per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario in sostituzione degli organi regionali inadempienti. La sua nomina è prevista dall’art. 120 Cost. e da specifiche disposizioni legislative.

Può la Regione legiferare in materia sanitaria anche durante il commissariamento?

La Regione può legiferare, ma non può adottare norme che interferiscano con le funzioni del commissario o che, di fatto, azzerino il potere sostitutivo del Governo, rendendo inutile l’intervento statale.

Quali effetti ha questa sentenza sugli atti già adottati dalla Giunta?

Gli atti adottati dalla Giunta in ambito riservato al commissario erano viziati da incompetenza. La declaratoria di incostituzionalità fa venir meno la base legale di quei poteri, con conseguente necessità di rivalutare le decisioni adottate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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