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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 31, primo comma, lettera c), della legge della Regione Marche n. 7/1995, che esenta alcuni appostamenti fissi di caccia dal permesso di costruire. L’ordinanza di rimessione non descrive se l’autorizzazione provinciale venatoria – requisito esplicito della norma censurata – fosse stata rilasciata, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Ancona stava giudicando due persone imputate, tra l’altro, di costruzione senza permesso (art. 44, lettera c), d.P.R. n. 380/2001) in relazione a un capanno per la caccia e a un appostamento seminterrato, realizzati senza titolo abilitativo edilizio. La norma regionale (art. 31, primo comma, lettera c), legge Marche n. 7/1995, come modificata nel 2010) esenta da tale titolo gli appostamenti fissi di caccia di dimensioni contenute, autorizzati dalla Provincia. Il GUP riteneva che questa norma «depenalizzasse» parzialmente il reato edilizio, violando il monopolio statale in materia penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP censurava l’art. 31, primo comma, lettera c), della legge regionale marchigiana in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento penale) e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma regionale, sottraendo gli appostamenti di caccia al regime del permesso di costruire, incidesse indirettamente sulla fattispecie penale dell’abuso edilizio, in violazione del monopolio statale sulla legislazione penale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il regime derogatorio previsto dalla norma censurata è subordinato al rilascio dell’autorizzazione provinciale in conformità alla legislazione venatoria. L’ordinanza di rimessione non indica se tale autorizzazione fosse stata concessa; senza questa indicazione è impossibile verificare se la norma censurata fosse applicabile al caso concreto e, dunque, se la questione fosse rilevante.
Il principio
L’ordinanza di rimessione che non descrive compiutamente la fattispecie concreta – omettendo di indicare la sussistenza di un elemento costitutivo esplicito della norma censurata – è manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Perché una legge regionale sull’edilizia incide sul diritto penale?
Perché l’art. 44, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 sanziona penalmente la realizzazione di interventi in assenza del permesso di costruire; se la legge regionale esenta un certo tipo di intervento da quel permesso, la condotta corrispondente cessa di essere penalmente rilevante, determinando una «depenalizzazione mediata» che il GUP riteneva riservata al solo Stato.
La Regione può ampliare le ipotesi di attività edilizia libera?
La Regione Marche sosteneva di sì, sulla base dell’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dalla legge n. 73/2010), che attribuisce alle Regioni il potere di estendere le fattispecie di intervento edilizio libero. La Corte non ha esaminato il merito per ragioni di inammissibilità.
L’autorizzazione provinciale è sempre necessaria per i capanni da caccia?
Secondo la norma regionale censurata (prima delle successive modifiche), sì: l’esenzione dal permesso di costruire era subordinata sia all’autorizzazione provinciale in conformità alla legislazione venatoria, sia al rispetto dei limiti dimensionali e delle caratteristiche costruttive specificamente indicate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e governo del territorio, parametri della questione
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