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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione principale sull’art. 69, quarto comma, c.p. (divieto di prevalenza di tutte le attenuanti sulla recidiva reiterata) per carenza di motivazione, e rimanda la questione subordinata – limitata all’attenuante dello spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti – all’esame nel merito, non avendola dichiarata inammissibile né infondata nell’ordinanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino stava giudicando con rito abbreviato una persona accusata di detenzione e cessione di 1,6 grammi di eroina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), cui era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per quattro precedenti condanne per spaccio. Il fatto sembrava inquadrabile nell’ipotesi attenuata (art. 73, comma 5), che prevede una pena minima di un anno. Tuttavia, l’art. 69, quarto comma, c.p. (introdotto dalla legge n. 251/2005) impedisce di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata: la conseguenza era l’applicazione del minimo edittale di sei anni, invece di uno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino censurava l’art. 69, quarto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. In via principale: nella parte in cui esclude la prevalenza di tutte le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. In via subordinata: nella sola parte in cui esclude la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione principale (tutte le attenuanti), perché sollevata solo nel dispositivo dell’ordinanza senza alcuna motivazione sul punto. Non dichiara inammissibile né infondata la questione subordinata (attenuante dello spaccio lieve): l’ordinanza non enuncia una dichiarazione esplicita al riguardo, limitandosi a illustrare le ragioni del rimettente e le difese dell’Avvocatura. La questione subordinata rimane dunque aperta.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale che compare nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione, senza alcuna motivazione, è manifestamente inammissibile; al contrario, la questione adeguatamente motivata richiede un esame nel merito che l’ordinanza 315/2012 non compie esplicitamente, lasciando aperta la via alla pronuncia definitiva.
Domande e risposte
Perché il Tribunale di Torino riteneva irragionevole la norma?
Perché l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 riduce il minimo edittale da sei a un anno di reclusione per lo spaccio di lieve entità; ma se si applica il divieto di prevalenza delle attenuanti, il recidivo reiterato che spaccia una singola dose viene punito con lo stesso minimo del grande trafficante (sei anni), con una sproporzione sanzionatoria che il rimettente riteneva lesiva degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Cosa significa che la Corte non dichiara esplicitamente sulla questione subordinata?
In questa ordinanza la Corte si limita a dichiarare inammissibile la questione principale; quanto alla questione subordinata, l’ordinanza riferisce le argomentazioni delle parti senza pronunciarsi nel merito. La questione subordinata sull’art. 69, quarto comma, c.p. in relazione all’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti avrà successivamente rilevante sviluppo nella giurisprudenza costituzionale.
La Corte ha poi dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, c.p.?
Con la sentenza n. 251/2012 (e poi n. 105/2014 e altre), la Corte ha progressivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in specifiche ipotesi, inclusa quella dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.