Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lazio, rimettente della questione sull’art. 246-bis del Codice dei contratti pubblici (sanzione pecuniaria per lite temeraria negli appalti), in quanto la norma è stata abrogata dallo ius superveniens (d.lgs. n. 195/2011) e contestualmente recepita nella norma generale sull’art. 26 c.p.a., che era stata evocata come tertium comparationis.

Di cosa si tratta

Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 246-bis del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), introdotto dal d.l. n. 70/2011, il quale prevedeva che nei giudizi in materia di appalti pubblici il giudice, quando la decisione era fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati, condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato. Il TAR riteneva che la norma violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza tra i soggetti che accedono alla tutela giurisdizionale in materia di appalti rispetto ad altri settori.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio censurava l’art. 246-bis del d.lgs. n. 163/2006 in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, ritenendo che la sanzione d’ufficio per lite temeraria negli appalti: fosse discriminatoria rispetto ai soggetti che agiscono in altri settori (art. 3); violasse il principio di legalità sanzionatoria per il rinvio alla «giurisprudenza consolidata» (art. 23); scoraggiasse l’accesso alla giustizia (artt. 24 e 113); ledesse la parità delle parti (art. 111); e non garantisse l’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97).

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 195/2011 ha abrogato l’art. 246-bis e contestualmente ha introdotto nell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo – evocato come tertium comparationis – una disciplina analoga a quella della norma abrogata. Il mutato quadro normativo, che incide sia sulla norma censurata sia sul parametro di raffronto, impone una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del TAR rimettente.

Il principio

Quando, pendente il giudizio costituzionale, interviene uno ius superveniens che abroga la norma censurata e contestualmente modifica la norma assunta a tertium comparationis, il mutato quadro normativo impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 246-bis del Codice dei contratti?

Stabiliva che nei giudizi in materia di contratti pubblici il giudice, d’ufficio, dovesse condannare la parte soccombente a una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato versato, quando la decisione era fondata su ragioni manifeste o su orientamenti giurisprudenziali consolidati; la sanzione si applicava sia al ricorrente che all’Amministrazione resistente soccombente.

Perché la Corte non ha esaminato il merito?

Perché la norma censurata era stata abrogata e, al tempo stesso, la norma evocata a confronto era stata modificata con contenuto analogo a quello della norma abrogata. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del giudice rimettente, anziché una pronuncia ormai svincolata dalla realtà normativa vigente.

Esiste oggi una norma analoga?

Sì: l’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte nei casi di abuso del processo; la norma è quella «generale» in cui è confluita la disciplina speciale degli appalti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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