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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 339, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui limita i motivi di appello delle sentenze equitative del giudice di pace. Il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione né verificato se il vizio potesse rientrare tra i «principi regolatori della materia» già previsti come motivo ammissibile.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere un appello avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, dubitava che l’art. 339, terzo comma, c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 40/2006) fosse costituzionale nella parte in cui non consente di appellare la sentenza equitativa per gli stessi motivi che avrebbero legittimato la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e al diritto vivente derivatone), censurando l’art. 339, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che le sentenze equitative del giudice di pace siano appellabili anche per i casi che, ricorrendo per sentenze in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione ex art. 395 c.p.c.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni. Primo: il rimettente ha omesso di verificare se il vizio dedotto in appello potesse essere qualificato come violazione dei «principi regolatori della materia», motivo già ammissibile nell’appello limitato – e dunque non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. Secondo: il petitum ha carattere manipolativo-additivo, perché richiederebbe l’introduzione giudiziale di un ulteriore motivo di appello, operazione riservata al legislatore.
Il principio
Il giudice rimettente, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, deve tentare ogni possibile interpretazione conforme a Costituzione; ove il petitum richieda un intervento creativo-additivo sull’istituto processuale, la questione è inammissibile per eccesso di discrezionalità riservata al legislatore.
Domande e risposte
Perché le sentenze equitative del giudice di pace sono appellabili solo per motivi limitati?
La riforma del 2006 (d.lgs. n. 40) ha introdotto l’appello «filtro» per le sentenze equitative, limitando i motivi ammissibili a violazioni di norme procedurali, costituzionali o comunitarie e ai principi regolatori della materia, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione.
Perché non è ammessa la revocazione contro queste sentenze?
La revocazione ordinaria è esclusa per le sentenze soggette ad appello; poiché le sentenze equitative del giudice di pace sono ora appellabili (sia pure con motivi limitati), esse non sono più impugnabili in revocazione, a differenza di quanto avveniva nel regime previgente.
Cosa avrebbe dovuto fare il rimettente invece di sollevare la questione?
Avrebbe dovuto verificare se il vizio revocatorio (errore di fatto percettivo) potesse essere qualificato come violazione dei «principi regolatori della materia», motivo già previsto dall’art. 339, terzo comma, e così trattare il problema in via interpretativa senza ricorrere alla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza ed eguaglianza, parametro principale della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e della parità delle parti
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