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La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 2 del decreto-legge n. 220/2003 (giustizia sportiva), sollevata dal TAR Lazio. Le sanzioni sportive che esauriscono i loro effetti nell’ambito sportivo restano riservate alla giustizia federale; quelle che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo sono invece soggette alla giurisdizione statale.

Di cosa si tratta

Un dirigente sportivo tesserato con la Federazione italiana pallacanestro (FIP) era stato sanzionato con l’inibizione da ogni attività federale per tre anni e quattro mesi, a causa di un illecito sportivo (falsificazione di un atto di risoluzione contrattuale). Dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, il dirigente ha impugnato le sanzioni davanti al TAR Lazio, che ha sollevato questione di legittimità sull’art. 2 del d.l. n. 220/2003, il quale riserva alla giustizia sportiva le controversie relative alle sanzioni disciplinari.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con legge n. 280/2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie relative a sanzioni disciplinari sportive anche quando queste incidono su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione, precisando però l’interpretazione corretta della norma: l’art. 2 del d.l. n. 220/2003 va inteso nel senso che restano riservate alla giustizia sportiva solo le sanzioni che hanno conseguenze esclusivamente nell’ordinamento sportivo, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione piena sulle sanzioni che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo rilevanti anche per l’ordinamento statale. In tal modo la norma è conforme alla Costituzione.

Il principio

L’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale non è assoluta: quando le sanzioni disciplinari sportive non si esauriscono nell’ambito sportivo ma incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi) rilevanti per l’ordinamento statale, il giudice amministrativo ha giurisdizione piena. Il principio costituzionale di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) impone che tali posizioni siano sempre tutelabili dinanzi all’autorità giudiziaria statale.

Domande e risposte

Cosa stabilisce il d.l. n. 220/2003 sulla giustizia sportiva?

Il decreto stabilisce che l’ordinamento sportivo ha autonomia rispetto a quello statale e che le controversie relative a «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni sportive» (art. 2, comma 1, lettera b) sono riservate agli organi della giustizia sportiva.

Quando una sanzione sportiva può essere impugnata davanti al giudice statale?

Quando la sanzione, pur formalmente sportiva, produce effetti che si riverberano su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo tutelate dall’ordinamento statale: ad esempio, quando incide sul diritto al lavoro, sul patrimonio o su altre situazioni giuridicamente protette al di fuori dello sport.

Qual è la differenza tra sanzioni «esclusivamente sportive» e sanzioni con rilevanza statale?

Le sanzioni puramente sportive (ad es. squalifiche tecniche che incidono solo sulla partecipazione alle competizioni) restano nella giurisdizione sportiva. Le sanzioni con rilevanza statale (come l’inibizione pluriennale da ogni attività federale, che può compromettere l’accesso al lavoro) rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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