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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge n. 15/2009 sulla composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, perché il petitum era formulato in modo indeterminato: il rimettente chiedeva una sentenza additiva lasciando alla Corte la scelta tra più soluzioni possibili, tutte ritenute idonee a rimuovere il vizio, senza indicarne una come costituzionalmente obbligata.
Di cosa si tratta
Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma del lavoro pubblico – legge Brunetta) nella parte in cui prevedeva che la componente togata del Consiglio di presidenza della Corte dei conti fosse numericamente uguale a quella parlamentare, senza garantire la presenza maggioritaria dei magistrati contabili. La norma era stata impugnata nel corso di un ricorso di un magistrato contabile sull’elezione del Consiglio di presidenza per il quadriennio 2009-2013.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 11, comma 8, legge 4 marzo 2009, n. 15, nella parte in cui non garantiva la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti nell’organo di autogoverno. Parametri: artt. 100, 103 e 108 comma 2 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost. Giudice rimettente: TAR Lazio.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum. Il rimettente chiedeva che la Corte elevasse il numero dei componenti togati «quanto meno» di una unità, ammettendo implicitamente che altre soluzioni numeriche sarebbero state ugualmente idonee a rimuovere il vizio. Poiché non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la Corte non avrebbe potuto scegliere per il legislatore.
Il principio
Una sentenza additiva è ammissibile solo quando esiste una soluzione «costituzionalmente obbligata»: se il petitum lascia alla Corte la scelta tra più opzioni tutte astrattamente conformi alla Costituzione, la questione è inammissibile perché quella scelta spetta al legislatore, non alla Corte.
Domande e risposte
Che cos’è una sentenza additiva «costituzionalmente obbligata»?
Una sentenza additiva è una pronuncia con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede qualcosa che la Costituzione impone. È ammissibile solo quando c’è un’unica soluzione possibile imposta dalla Costituzione, non quando il legislatore ha più opzioni tra cui scegliere discrezionalmente.
Perché l’art. 108, comma 2, Cost. è rilevante per la composizione degli organi di autogoverno delle giurisdizioni speciali?
L’art. 108, comma 2, Cost. impone al legislatore di assicurare l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali: la Corte ha riconosciuto che ciò implica la necessaria presenza di organi di garanzia, ma ha riconosciuto al legislatore discrezionalità nel fissare il rapporto tra componenti togati e «laici».
Come è regolato oggi il Consiglio di presidenza della Corte dei conti?
La composizione del Consiglio di presidenza è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni. La questione della proporzione tra componenti eletti dai magistrati e componenti di nomina parlamentare rimane un tema sensibile nel dibattito sull’autogoverno delle giurisdizioni speciali.
Norme collegate
- Art. 100 della Costituzione — Corte dei conti e controllo della gestione finanziaria
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
- Art. 108 della Costituzione — garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
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