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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che aveva fatto salvi gli atti previdenziali degli enti privatizzati (tra cui la Cassa forense) approvati dai Ministeri vigilanti. La questione era identica ad altre già dichiarate inammissibili dalla Corte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Livorno era stato investito di un ricorso di un avvocato che chiedeva la restituzione dei contributi versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dopo che la Cassa stessa aveva abrogato (con delibera 2003-2004) il diritto alla restituzione previsto dall’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) e lo aveva sostituito con una pensione a base contributiva. Il Tribunale sospettava che la norma della legge finanziaria 2007 che faceva salva quella delibera fosse incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui faceva salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale degli enti privatizzati approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge. Parametri: artt. 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Tribunale di Livorno.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Livorno aveva sollevato gli stessi profili di incostituzionalità, con il medesimo iter argomentativo, già scrutinati dalla Corte nella sentenza n. 263/2009 (riunione di analoghe questioni del Tribunale di Lucca e di Aosta, r.o. nn. 6, 71 e 72 del 2009), che aveva dichiarato inammissibili quelle questioni. Il rimettente non aveva addotto ragioni nuove rispetto a quelle già valutate.
Il principio
Quando la Corte ha già dichiarato inammissibile una questione, il giudice rimettente che propone la medesima questione — con gli stessi parametri e lo stesso iter argomentativo — senza illustrare profili nuovi e diversi non può ottenere un diverso esito: la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva l’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma previdenziale forense)?
L’art. 21 consentiva all’avvocato che cessava dall’iscrizione all’albo senza aver maturato i requisiti pensionistici di ottenere la restituzione dei contributi versati. La delibera della Cassa forense del 2003-2004 aveva soppresso questo diritto.
Perché la «sanatoria» contenuta nella legge finanziaria 2007 era sospetta di incostituzionalità?
Il Tribunale riteneva che la norma — facendo salvi retroattivamente atti amministrativi potenzialmente illegittimi — violasse il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24), la riserva di legge in materia previdenziale (art. 23) e il diritto alla previdenza (art. 38 Cost.).
La Cassa forense aveva il potere di sopprimere il diritto alla restituzione dei contributi?
Questa è la questione sostanziale che la Corte non ha potuto esaminare nel merito. Le Casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) hanno autonomia regolamentare, ma non possono incidere su diritti già maturati senza una base legislativa: questo profilo è rimasto irrisolto nel giudizio.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, parametro evocato
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della norma di sanatoria retroattiva
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, leso dalla norma che preclude la tutela giurisdizionale
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