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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Liguria n. 63/2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di finanza di progetto, appalti e organizzazione del personale per violazione della competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). Le censure riguardavano la finanza di progetto (art. 1, comma 6), le procedure per la selezione del personale degli enti locali (artt. 4, 5, 6, 7, 8) e l’adeguamento dei contratti pubblici (art. 28, comma 10).

La questione di legittimità costituzionale

Il Governo impugnava gli artt. 1 comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28 comma 10 della legge regionale ligure n. 63/2009, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 commi 1, 2 lett. e), l) e m), e 3 della Costituzione. La norma sulla finanza di progetto (art. 1, comma 6) prevedeva la presentazione di «studi di pre-fattibilità» da parte di privati per opere non programmate, senza obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine, in difformità dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6 della legge regionale (finanza di progetto), in quanto la disciplina della finanza di progetto rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e l’ordinamento comunitario (art. 117, comma 1 Cost.). Ha inoltre dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni sulle procedure di selezione del personale e ha dichiarato in parte non fondate o cessate le altre censure.

Il principio

La disciplina della finanza di progetto e delle procedure di evidenza pubblica per i contratti pubblici è riconducibile alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale): la Regione non può derogare alle regole statali che recepiscono le direttive europee sugli appalti pubblici, nemmeno introducendo varianti procedurali apparentemente meno onerose per i privati.

Domande e risposte

Che cos’è la finanza di progetto (project financing)?

La finanza di progetto è una procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici (oggi d.lgs. n. 36/2023) che consente di affidare lavori pubblici a soggetti privati che propongono e co-finanziano l’opera, attraverso gare pubbliche basate su studi di fattibilità.

Perché la Regione non può disciplinare autonomamente la finanza di progetto?

Perché la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.): le procedure di gara devono essere uniformi sul territorio nazionale per garantire parità di accesso al mercato.

Quali erano le altre disposizioni colpite dalla pronuncia?

Alcune norme sulle procedure di selezione del personale degli enti locali liguri, ritenute in contrasto con i principi in materia di accesso agli impieghi pubblici di competenza statale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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