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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 comma 1 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Bologna e di Imola. Tutti i rimettenti presentavano carenze gravi nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Ventitre ordinanze di analogo tenore erano state emesse dal Giudice di pace di Bologna (18) e dal Giudice di pace di Imola (5) nel 2009-2010. I rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale delle norme che puniscono il soggiorno illegale (art. 10-bis) e consentono la sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione (artt. 16 T.U. immigrazione e 62-bis d.lgs. n. 274/2000).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 10-bis (limitatamente al soggiorno illegale) e art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione); art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace). Parametri: artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 27 comma 3 e 97 comma 1 della Costituzione. Giudici rimettenti: Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Imola.
La decisione della Corte
I giudizi sono stati riuniti e le questioni dichiarate manifestamente inammissibili. I rimettenti si limitavano a riferire di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri imputati per il soggiorno illegale, senza indicare le vicende concrete né spiegare perché ciascuna singola doglianza fosse rilevante nel caso di specie.
Il principio
L’onere di motivazione del rimettente comprende sia la descrizione della fattispecie concreta sia la spiegazione del nesso tra la questione e l’esito del giudizio principale. La motivazione generica che si risolve in un’affermazione apodittica di rilevanza non soddisfa tale standard e rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è la sanzione sostitutiva dell’espulsione prevista dall’art. 16 T.U. immigrazione?
L’art. 16 consente al giudice di pace competente di sostituire la pena pecuniaria irrogata per il reato di soggiorno illegale con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Perché i rimettenti ritenevano queste norme incostituzionali?
Ritenevano che punire il mero soggiorno irregolare contrastasse con i principi di uguaglianza (art. 3), difesa (art. 24), finalità rieducativa della pena (art. 27) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Queste questioni sono mai state esaminate nel merito dalla Corte?
La Corte ha poi esaminato nel merito la costituzionalità dell’art. 10-bis in diverse occasioni successive; la sentenza n. 250/2010 aveva già affrontato aspetti della disciplina del soggiorno illegale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro evocato
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