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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’art. 33, comma 16, della legge di stabilità 2012, che autorizzava il finanziamento statale alle scuole paritarie. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nelle competenze statali e non viola l’autonomia regionale.
Di cosa si tratta
L’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) autorizzava la spesa di 242 milioni di euro per le scuole paritarie, da destinare prioritariamente a quelle dell’infanzia. La Regione Veneto, ove le scuole paritarie hanno una incidenza particolarmente elevata sul sistema educativo, aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse competenze regionali in materia di istruzione e coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto censurava l’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 per violazione degli artt. 3, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. Sosteneva che il finanziamento statale unilaterale delle scuole paritarie, senza previa intesa con le Regioni, ledesse la competenza concorrente in materia di istruzione e l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 30, 33, 34 e 97 Cost. (per difetto di interesse regionale a invocare tali parametri) e ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nella competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione ed è aggiuntivo rispetto a quello regionale.
Il principio
Il finanziamento statale alle scuole paritarie costituisce esercizio della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione e non lede le competenze regionali concorrenti in materia di istruzione. I contributi statali al sistema scolastico sono la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico di istruzione e non richiedono intesa con le Regioni.
Domande e risposte
Le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico di istruzione?
Sì: la legge n. 62/2000 include le scuole paritarie, assieme alle scuole statali, nel servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico. Le scuole dell’infanzia paritarie costituiscono la prima articolazione del sistema educativo.
Le Regioni possono finanziare anche loro le scuole paritarie?
Sì, ma i loro finanziamenti sono «solo aggiuntivi» rispetto a quelli statali, come ha già chiarito la Corte nella sentenza n. 34/2005. Lo Stato ha la responsabilità principale del finanziamento del sistema nazionale di istruzione.
Perché alcune delle questioni erano inammissibili?
Perché la Regione Veneto non può invocare, in sede di giudizio in via principale, parametri costituzionali (come gli artt. 30, 33, 34) che tutelano diritti dei cittadini e non le attribuzioni regionali. In un giudizio promosso da una Regione, i parametri invocabili devono riguardare le competenze regionali.
Norme collegate
- Art. 33 della Costituzione — Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento; sistema scolastico
- Art. 117 della Costituzione — Norme generali sull’istruzione di competenza esclusiva statale; istruzione come materia concorrente
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni
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