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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), nella parte in cui autorizzava la revisione dell’ISEE mediante DPCM senza prevedere l’intesa con la Conferenza unificata, violando il principio di leale collaborazione in una materia di competenza concorrente.

Di cosa si tratta

L’art. 5 del d.l. n. 201/2011 delegava al Governo la revisione, mediante DPCM, delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento utilizzato da Regioni ed enti locali per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. La Regione Veneto ha impugnato la norma perché non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto censurava l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.). In particolare, lamentava che la revisione dell’ISEE tramite DPCM senza consultazione della Conferenza unificata, e che la riassegnazione dei risparmi al solo Ministero del lavoro, ledessero le competenze regionali in materia di servizi sociali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del comma unico dell’art. 5, nella parte in cui non prevedevano che il DPCM di revisione dell’ISEE fosse emanato d’intesa con la Conferenza unificata. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione del terzo periodo (relativo ai controlli) e infondate le altre questioni.

Il principio

Quando lo Stato interviene con DPCM su materie che intrecciano competenze concorrenti o regionali — come i servizi sociali e le prestazioni agevolate — il principio di leale collaborazione impone che i provvedimenti siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata. Il mancato coinvolgimento delle Regioni in una materia che incide direttamente sui loro sistemi di welfare viola il riparto costituzionale delle competenze.

Domande e risposte

Cos’è la Conferenza unificata e perché è rilevante?

La Conferenza unificata riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Quando lo Stato adotta atti normativi che incidono su materie di competenza regionale o locale, il principio di leale collaborazione impone spesso che tali atti siano adottati previa intesa con questo organismo.

Perché la revisione dell’ISEE riguarda le Regioni?

L’ISEE è lo strumento attraverso cui le Regioni e i Comuni determinano l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (asili nido, RSA, sussidi di invalidità, ecc.). Una modifica dei criteri di calcolo dell’ISEE incide direttamente sui sistemi regionali di welfare e sull’autonomia delle Regioni in materia di servizi sociali.

Quali conseguenze pratiche ha avuto questa sentenza?

La sentenza ha imposto che il d.P.C.M. di riforma dell’ISEE — poi adottato nel 2013 — fosse emanato previa intesa con la Conferenza unificata. Ha quindi rafforzato il ruolo delle Regioni nella definizione dei criteri per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sul territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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