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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011, che riconosceva un’indennità aggiuntiva pari al 50% del trattamento dei direttori di servizio in favore del personale già titolare dell’incarico di coordinatore. La norma violava i principi statali sul contenimento della spesa per il personale pubblico e sulla contrattazione collettiva.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva previsto, con l’art. 8 della legge n. 16/2011, che il personale regionale già in possesso di un incarico di coordinatore e di una specifica indennità ricevesse in aggiunta un ulteriore compenso pari al 50% del trattamento economico dei direttori di servizio, per i bienni 2000-2004. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma davanti alla Consulta.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 8 della legge sarda n. 16/2011 veniva censurato per violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. In particolare, si lamentava la violazione dei principi statali di contenimento della spesa per il personale (art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010) e della riserva alla contrattazione collettiva della regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011. La norma, prevedendo un’indennità aggiuntiva per via legislativa, violava sia i principi di contenimento della spesa per il personale sia il principio per cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, materia riservata allo Stato.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale non possono, con legge, introdurre trattamenti economici aggiuntivi per il personale pubblico al di fuori del sistema di contrattazione collettiva e in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa. La disciplina dei rapporti economici nel pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

Domande e risposte

Le Regioni a statuto speciale possono legiferare sul trattamento economico del personale?

Solo nei limiti delle materie loro attribuite dallo statuto speciale e nel rispetto dei vincoli costituzionali. Non possono introdurre trattamenti economici che eccedano quanto previsto dalla contrattazione collettiva o che violino i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Perché la norma violava la contrattazione collettiva?

Perché il titolo III del d.lgs. n. 165/2001 riserva la regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. Un intervento legislativo regionale che introduce compensi aggiuntivi bypassa questo sistema e invade la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

Cosa si intende per principi di contenimento della spesa per il personale?

L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 aveva introdotto, in via temporanea, limiti al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici. Una norma regionale che aumenta i trattamenti contrasta con questi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni speciali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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