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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993, che attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. La questione era stata sollevata dalle stesse Sezioni riunite, che dubitavano della compatibilità di tale potere con i principi del giudice naturale, del contraddittorio e del giusto processo.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009) consentiva al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale questioni di massima, ossia interpretazioni di norme controverse che presentavano orientamenti oscillanti. Le Sezioni riunite, investite da tale potere dal Presidente in relazione all’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, si sono interrogate sulla legittimità del meccanismo che le aveva radicate in sede giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con ordinanza dell’8 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (conv. dalla legge n. 19/1994), come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Dal dispositivo emerge che l’inammissibilità riguarda la parte della questione relativa al potere del Presidente di deferire le questioni alle Sezioni riunite. La Corte non si pronuncia nel merito della compatibilità del meccanismo con i principi del giusto processo.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di procedimenti particolari — come il deferimento di questioni di massima — devono superare il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza secondo i criteri generali. La natura peculiare del giudizio rimettente non modifica i presupposti del controllo incidentale di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa sono le «questioni di massima» alla Corte dei conti?
Sono questioni interpretative di norma controverse, su cui le diverse sezioni della Corte dei conti presentano orientamenti divergenti. Quando il Presidente rileva tali contrasti, può deferire la questione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale affinché queste forniscano un’interpretazione autorevole destinata a uniformare la giurisprudenza contabile.
Perché le Sezioni riunite hanno dubitato della legittimità del meccanismo?
Le Sezioni riunite ritenevano che il potere del Presidente di deferire le questioni potesse violare il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto le parti dei giudizi pendenti si trovavano ad avere il proprio giudice di fatto scelto da un atto presidenziale e non dalla legge.
Quali erano le questioni di massima oggetto del deferimento nel caso concreto?
Il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni riunite questioni interpretative sull’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che disciplinava i limiti all’esercizio dell’azione di responsabilità erariale da parte della Procura contabile. Su tale norma si erano registrati orientamenti oscillanti tra le diverse sezioni giurisdizionali regionali e centrali della Corte.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di accesso alla giustizia
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo
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