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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c., nella parte in cui impone che i coniugi compaiano all’udienza presidenziale di separazione con l’assistenza di un difensore. La questione era stata sollevata dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in un procedimento di separazione consensuale in cui uno dei coniugi aveva rifiutato di avvalersi di un legale.
Di cosa si tratta
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la legge prevede che entrambi compaiano all’udienza presidenziale assistiti da un avvocato. Nel caso sottoposto al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, il coniuge convenuto aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica, sollevando il problema della compatibilità di tale obbligo con diversi principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lettera e-ter), del d.l. n. 35/2005, conv. dalla legge n. 80/2005), in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che i coniugi debbano comparire con l’assistenza del difensore.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’esito non consente di valutare nel merito la compatibilità dell’obbligo di assistenza legale nella procedura di separazione con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.
Il principio
La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio preliminare, ad esempio per difetti nell’ordinanza di rimessione, carenza di rilevanza o errata prospettazione del thema decidendum. Ciò non preclude al legislatore di rivedere la disciplina né impedisce futuri giudizi correttamente impostati.
Domande e risposte
L’assistenza di un avvocato nella separazione è obbligatoria?
Sì, secondo gli artt. 707 e 708 c.p.c. (nel testo vigente al 2011) entrambi i coniugi devono comparire all’udienza presidenziale assistiti da un difensore, a pena di essere considerati non comparsi. Tale obbligo riguarda sia la separazione giudiziale sia quella consensuale nella fase iniziale davanti al presidente del tribunale.
Cosa succede se un coniuge si presenta senza avvocato all’udienza di separazione?
In base alla normativa esaminata, il coniuge privo di assistenza legale può essere considerato non comparso. Ciò comporta che il presidente fissi una nuova udienza ai sensi dell’art. 707, terzo comma, c.p.c. In caso di reiterata assenza (o mancanza di difensore), il presidente adotta i provvedimenti provvisori senza ascoltare il coniuge non assistito.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Il rimettente ha invocato gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa e di agire in giudizio), 29 (matrimonio e famiglia), 30 (doveri verso i figli), 31 (protezione della famiglia) e 111 Cost. (giusto processo), ritenendo che l’obbligo di assistenza tecnica potesse comprimere in modo irragionevole l’autonomia dei coniugi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio, parametro principale
- Art. 29 della Costituzione — riconoscimento del matrimonio e della famiglia, invocato tra i parametri
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo, invocato tra i parametri
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